Condizioni generali di vendita
Il presente documento di Condizioni Generali di Vendita è relativa a SAT – Società degli Alpinisti Tridentini, Associazione di promozione Sociale – Sezione del Club Alpino Italiano con sede a Trento in Via Giannantonio Manci, n. 57.
Le attività dell’Associazione sono rette dalle norme regolamentari e statutarie – approvate dall’Assemblea dei Delegati SAT il 13 aprile 2019. Di seguito i link per scaricare, in formato PDF, Statuto e Regolamento.
Le quote associative e i costi dell’eventuale invio di tessera e del “bollino” attestante l’iscrizione sono indicati nella procedura di registrazione.
In dettaglio si ripoducono in calce i Titoli:
– III, VII e VIII dello Statuto;
– III e VI del Regolamento.
TITOLO III – SOCI
Art. 6 – Categorie di soci.
1. I soci dell’Associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani e vitalizi. Non sono ammesse altre categorie di soci e nuovi soci vitalizi.
a) Soci onorari: sono cittadini italiani o stranieri che vengono così identificati per aver acquisito alte benemerenze per l’alpinismo o per l’Associazione; hanno i diritti del socio ordinario;
b) Soci benemeriti: sono gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che apportano un notevole contributo all’Associazione;
c) Soci ordinari: sono le persone di età maggiore di anni diciotto;
d) Soci familiari: sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto;
e) Soci giovani: sono i minori di anni diciotto.
2. L’ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo della Sezione, alla quale è stata chiesta l’ammissione stessa. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione con giudizio che può essere impugnato dinanzi al Collegio dei Probiviri nei termini previsti dall’art. 23 D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore).
Art. 7 – Diritti del socio.
1. I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee della loro Sezione, nonché a tutte le attività dell’Associazione e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari. Essi hanno accesso ai libri sociali e possono esaminarli presso la sede.
2. I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e ad esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell’Associazione, salvo le limitazioni imposte dal presente statuto.
3. L’iscrizione a Socio è ammessa anche per i cittadini che non hanno nazionalità italiana.
Art. 8 – Obblighi del socio.
1. Ciascun socio, ordinario, familiare e giovane deve corrispondere alla Sezione presso la quale intende iscriversi o è iscritto:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale;
c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di attività annuale o pluriennale stabiliti dall’Assemblea dei Delegati.
2. L’iscrizione è personale e non è trasmissibile. La quota associativa non è rivalutabile.
3. L’appartenenza all’Associazione implica l’obbligo per il socio di osservare lo statuto, le norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate, dagli organi sezionali ed istituzionali, nonché di adeguare il suo comportamento ai modelli proposti dall’Associazione.
4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale.
5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
6. L’associazione si avvale prevalentemente dell’opera volontaria dei suoi soci; i soci, nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.
Art. 9 – Cessazione della qualità di socio.
1. La qualità di socio cessa per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione, deliberata dal Consiglio Centrale dell’Associazione.
2. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
TITOLO VII – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 25 – Facoltà del Consiglio Direttivo Sezionale.
Il Consiglio Direttivo Sezionale propone al Consiglio Centrale dell’Associazione l’ammonizione orale o scritta, la sospensione temporanea dall’attività, dalla frequenza della sede sezionale e dalla partecipazione alle manifestazioni sociali o la radiazione dei soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza.
Art. 26 – Facoltà del Consiglio Centrale verso i soci.
1. Su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale:
a) può infliggere un’ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
b) può sospendere inappellabilmente, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle sedi sociali, dalle attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza;
c) può, nei casi più gravi, deliberare la radiazione di un socio;
2. Contro la radiazione è ammesso ricorso, da parte dell’interessato, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Collegio decide in merito, con giudizio inappellabile, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
3. Il provvedimento definitivo di radiazione è comunicato, oltre che all’interessato, a tutte le sezioni dell’Associazione.
Art. 27 – Facoltà del Consiglio Centrale verso le Sezioni.
1. Nel caso di inattività o per gravi irregolarità di un Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina per l’ordinaria amministrazione di un Commissario, possibilmente tra i soci ordinari della Sezione.
2. Entro i tre mesi dalla nomina, il Commissario, accertate e valutate le circostanze, deve convocare l’Assemblea della Sezione per dichiarare la decadenza del Consiglio Direttivo e l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo ovvero per presentare ai Soci i provvedimenti correttivi che consentano la reintegrazione di quello in sospensione.
3. La dichiarazione di sospensione di un Consiglio Direttivo sezionale e la nomina di un commissario, come pure l’eventuale dichiarazione di decadenza, sono immediatamente esecutivi. La dichiarazione di decadenza può essere impugnata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione, con ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Associazione, da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio decaduto. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende la procedura di nomina di un commissario.
4. In caso di eccezionale gravità, il Consiglio Centrale dell’Associazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, può disporre lo scioglimento di una Sezione.
5. La dichiarazione di scioglimento di una Sezione, da parte del Consiglio Centrale dell’Associazione, può essere impugnata, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dal Consiglio Direttivo della Sezione o dalla maggioranza dei soci, con ricorso al Collegio dei Probiviri.
TITOLO VIII – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 29 – Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri.
1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo giudicante dell’Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei Delegati tra i soci ordinari con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva e di età non inferiore ad anni quaranta, scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione elettorale.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi.
4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. I Probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell’ambito dell’Associazione relativamente ai rapporti sociali, nonché sul rifiuto di ammissione ai sensi dell’art. 6, comma 2.
6. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente.
7. Il Proboviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al Collegio, è sostituito da un Proboviro supplente.
Estratti dal Regolamento Generale SAT (approvato dall’Assemblea dei Delegati SAT il 13 aprile 2019).
TITOLO III – DEI SOCI
Art. 8 – Soci onorari.
1. Il cittadino italiano o straniero, proposto alla nomina di Socio onorario dal Consiglio Centrale, all’Assemblea ordinaria di Delegati, deve avere acquisito alte benemerenze per l’alpinismo o per la stessa Associazione; intendendo per quest’ultima l’avere svolto un’effettiva attività collaborativa, personale e prolungata, nell’ambito dell’organizzazione centrale, di una o più Sezione, o del Soccorso Alpino, sì che il candidato risulti aver servito con passione e dedizione la causa dell’alpinismo, contribuendo efficacemente all’attuazione delle finalità associative.
Art. 9 – Candidatura a Soci onorari.
1. La candidatura a Socio onorario deve essere presentata al Consiglio Centrale per iscritto, da almeno due consiglieri, accompagnata da un’esauriente motivazione e comunicata a tutti i consiglieri centrali almeno tre mesi prima della riunione in cui il consesso sarà chiamato a decidere sull’accoglimento della candidatura e sulla conseguente proposta all’Assemblea dei delegati.
2. Il Consiglio Centrale voterà a scheda segreta e la candidatura sarà considerata accolta se avrà ottenuto una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
3. A cura dell’Organizzazione centrale viene conservato un apposito albo d’onore.
Art. 10 – Soci benemeriti.
1. La candidatura a Socio benemerito deve essere presentata per iscritto al Consiglio Centrale da almeno due consiglieri.
2. Il Consiglio Centrale voterà a scheda segreta e la candidatura sarà accolta, se avrà ottenuto una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
3. I Soci benemeriti sono iscritti in apposito registro tenuto dall’Organizzazione centrale.
Art. 11 – Soci ordinari, familiari e giovani.
1. Chiunque intenda far parte della SAT deve presentare domanda, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modello, al Consiglio della Sezione presso la quale desidera essere iscritto e deve pagare la quota di ammissione stabilita per la categoria, a cui chiede di far parte. Se minore di età, la domanda di iscrizione quale Socio giovane deve essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà.
2. La quota di ammissione include la quota Associativa, il costo della tessera, il costo del distintivo Sociale, il costo per la messa a disposizione, anche in modalità elettronica, dello Statuto e del Regolamento generale, il costo forfetizzato per l’ammissione all’utilizzo degli altri servizi Associativi.
3. La quota Associativa annuale è comprensiva delle pubblicazioni Sociali, delle coperture assicurative e della eventuale iscrizione al CAI o ad altre associazioni alpinistiche nazionali o straniere.
4. Chi chiede l’iscrizione a Socio familiare, deve indicare il nominativo del Socio ordinario con il quale stabilmente convive, l’eventuale grado di parentela e la Sezione di appartenenza.
5. Nel corso dello stesso anno Sociale si può essere iscritti all’Associazione presso una sola Sezione.
6. La Sezione, dopo l’accettazione, comunica all’Organizzazione centrale i dati anagrafici e Associativi del nuovo Socio e le variazioni successive per la regolare tenuta del libro degli Associati, secondo le modalità da quest’ultima indicate mediante appositi atti organizzativi.
Art. 12 – Soci volontari.
1. SAT può avvalersi di Soci volontari nello svolgimento delle proprie attività associative.
2. L’attività del Socio non può essere retribuita in alcun modo. Al Socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, con le modalità, i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Centrale secondo le linee guida indicate dall’Assemblea dei Delegati. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Art. 13 – Tessera di appartenenza ed altri attestati.
1. Il Socio riceve dalla Sezione a cui è iscritto la tessera di appartenenza con le proprie generalità, l’indirizzo, la Sezione e la categoria di appartenenza. La tessera, per essere valida, deve possedere le caratteristiche previste da apposita delibera del Consiglio Centrale e può anche essere fornita in maniera dematerializzata o elettronica anche con riferimento ai rinnovi annuali.
2. Al compimento del venticinquesimo, rispettivamente del cinquantesimo anno di iscrizione all’Associazione, spetta al Socio apposito diploma di benemerenza con stemma.
3. Le tessere, i diplomi e i moduli per le domande d’iscrizione e per la denuncia degli iscritti sono forniti dalla Organizzazione centrale.
4. Può essere istituito presso le Sezioni un albo d’onore per iscrivere anche alla memoria i nomi dei Soci che abbiano acquisito speciali meriti alpinistici.
Art. 14 – Diritti e obblighi dei Soci.
1. I Soci ordinari, familiari e giovani, in regola con il pagamento della quota Associativa, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, hanno diritto:
a) ad usufruire dei rifugi dell’Associazione e, in conformità agli accordi in tal senso conclusi, anche di quelli del Club Alpino Italiano a condizioni preferenziali rispetto ai non Soci;
b) ad usufruire delle strutture delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità;
c) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotocinematografico e geografico secondo gli specifici regolamenti adottati dall’Organizzazione Centrale;
d) ad essere ammessi alle escursioni ed ascensioni collettive, gite Sociali, corsi tecnici e a tutte le manifestazioni ed iniziative didattiche e/o addestrative organizzate da SAT, subordinatamente all’adesione degli specifici regolamenti e nei limiti da questi eventualmente fissati;
e) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dall’Associazione in conformità alle linee guida adottate dal Consiglio Centrale in osservanza alla normativa vigente;
f) ad avere libero ingresso nelle sedi Sociali delle Sezioni;
g) a ricevere le pubblicazioni Sociali e/o a quelle comunque spettanti in base alle convenzioni in essere;
h) a portare il distintivo Sociale e, quando ciò sia stato consentito dal Consiglio Centrale, a fregiare dello stemma Sociale una propria pubblicazione o una propria opera d’ingegno;
i) i Soci familiari e giovani non godono dei diritti di cui al punto g).
2. I Soci ordinari, familiari e giovani possono aggregarsi ad altre Sezioni dell’Associazione. Ad accettazione della domanda spetta loro il pagamento di una quota aggiuntiva e specifica per la tipologia del Socio aggregato fissata dalle singole Sezioni secondo le indicazioni fornite dall’Organizzazione centrale. Agli aggregati verrà rilasciato da parte delle Sezioni apposito contrassegno, se del caso anche in maniera elettronica. L’aggregato non può esercitare l’elettorato attivo e passivo, né assumere incarichi nella Sezione a cui è aggregato.
3. I Soci AGAI, CAAI e CNSAS-TN, che intendono essere anche Soci SAT, possono versare la quota Sociale a loro riservata direttamente alle Sezioni territoriali; saranno così iscritti anche alla Sezione nazionale CAI di competenza in conformità agli atti d’intesa fra quest’ultimo ente e la SAT Gli associati delle Sezioni nazionali AGAI, CAAI e CNSAS che non siano anche Soci SAT non concorrono a formare il conteggio del numero dei Soci dell’Associazione per la ripartizione dei Delegati alle assemblee del CAI e non godono dei diritti spettanti agli altri Associati SAT
Art. 15 – Modalità ed effetti del pagamento della quota Associativa annuale.
1. Il Socio, entro il 15 marzo di ogni anno, deve corrispondere la quota Sociale nell’ammontare fissato dall’Assemblea dei Delegati in maniera differenziata a seconda della categoria e tipologia di Socio cui appartiene. Dopo tale data non risulta più coperto dall’assicurazione e si considera in mora in relazione agli obblighi Associativi.
2. Ogni anno gli Uffici dell’Organizzazione centrale consegnano o mettono a disposizione, anche in modalità elettronica, di ciascuna Sezione, in deposito fiduciario, un congruo numero di bollini per l’anno successivo.
3. La Sezione consegna o mette a disposizione i bollini ai Soci contro pagamento della quota Associativa e fa pervenire o mette a disposizione dell’Associazione, secondo le modalità ed i tempi indicati dall’Organizzazione centrale, gli elenchi nominativi dei Soci con gli importi relativi, trattenendo quanto stabilito dagli Organi istituzionali competenti. Eventuali compensazioni debbono essere preventivamente ed espressamente autorizzate dall’Organizzazione centrale.
4. Nel caso in cui le incombenze di cui ai commi che precedono fossero effettuate con modalità cartacee, l’efficacia delle iscrizioni decorre dal settimo giorno successivo a quello di arrivo alla sede legale dell’Associazione degli elenchi dei nominativi con le relative quote.
5. Il termine per la restituzione o l’annullo dei bollini non esitati è fissata al 31 ottobre, quelli non restituiti o annullati nei termini, vengono addebitati alla Sezione.
6. Il Socio che non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale è considerato moroso e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci. Il versamento della quota associativa annuale dopo il 31 marzo determina la ripresa, a far tempo dal rinnovo, del rapporto associativo e di quanto connesso, senza retroattività dei diritti, eccezione fatta per la possibilità di ricongiungimento della carriera di Socio, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione, mediante pagamento delle quote associative arretrate.
TITOLO VI – DEL SISTEMA DISCIPLINARE
Art. 34 – Il sistema disciplinare SAT ed il suo funzionamento.
1. L’appartenenza alla SAT implica per i Soci la condivisione delle finalità istituzionali e del sistema organizzativo esistente; conseguentemente essi, con l’adesione al Sodalizio, accettano anche le regole presenti all’interno di detto sistema e la sottoposizione alla potestà disciplinare legittimamente esercitata dagli organi competenti onde favorire il conseguimento delle finalità associative.
2. La potestà disciplinare è esercitata dal Consiglio Centrale di norma su proposta dei Consigli Direttivi sezionali.
Art. 35 – Sanzioni disciplinari.
1. Le sanzioni disciplinari a carico di Soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza, violando le norme contenute nella legge, nello Statuto o nel presente Regolamento generale sono, in ordine crescente:
a) l’ammonizione orale o scritta;
b) la sospensione temporanea dall’attività o dalla frequenza della sede sezionale oppure ancora dalla partecipazione alle manifestazioni Sociali;
c) la radiazione.
2. L’applicazione di sanzioni di gravità crescente deve avvenire in maniera proporzionata rispetto al disvalore dei comportamenti effettivamente tenuti dai Soci.
3. L’ammonizione è un avvertimento motivato dato oralmente o inviato per iscritto al responsabile dell’infrazione.
4. La sospensione temporanea dall’attività o dalla frequenza della sede sezionale o dalla partecipazione alle manifestazioni Sociali comporta altresì, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall’esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di Socio; essa comporta inoltre l’impossibilità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per l’Associazione.
5. La radiazione dall’Associazione comporta la perdita della qualità di Socio. I soggetti che sono stati radiati non possono essere riammessi a far parte dell’Associazione. Essa può essere comminata solo per gravissimi motivi. La violazione reiterata delle norme contenute nel presente Regolamento costituisce sempre gravissimo motivo.
Art. 36 – Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari.
1. Mediante apposito e specifico regolamento disciplinare saranno specificate le norme contenute nello Statuto in tema di competenza, avvio e conclusione del procedimento, determinazione dei comportamenti meritevoli di sanzione disciplinare, che garantiscano altresì all’incolpato la possibilità di difendersi e di ricorrere avverso i provvedimenti sanzionatori comminati.
2. Nel medesimo regolamento disciplinare si provvederà al riordino dei poteri di intervento sanzionatorio o suppletorio del Consiglio Centrale nei confronti delle Sezioni, anche con riferimento all’osservanza dei modelli organizzativo-gestionali ed operativi adottati dal Sodalizio.